Visualizzazione post con etichetta G8 Genova 2001. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta G8 Genova 2001. Mostra tutti i post

8.30.2009

Le forme di lotta dei no-global al G8 di Genova 2001

Le narrazioni filogovernative o più indulgenti verso il governo dell'epoca, se e quando ammettono gli eccessi della polizia durante le giornate del G8 di Genova 2001, considerano comunque questione principale la violenza dei manifestanti, con tanto di estintori e passamontagna. Come se l'uccisione di Carlo Giuliani, le tante cariche indiscriminate, l'aggressione nel sonno alla scuola Diaz e le sevizie di Bolzaneto fossero derubricabili alla stregua di una esagerazione.

Gli stessi manifestanti scesero in piazza una settimana dopo, in tutte le città italiane, contro la repressione di Genova. C'era molta rabbia e indignazione, ma la polizia era quasi invisibile e non successe nulla. Altra grande manifestazione a Firenze, nel 2002, del Social forum europeo. Polizia invisibile, nessun incidente. L'estintore, guardando la sequenza dei fotogrammi di Piazza Alimonda, è stato probabilmente lanciato la prima volta dal defender contro i manifestanti. Il passamontagna negli anni '90 era un copricapo tipico delle manifestazioni dei centri sociali, era copricapo del Subcomandante Marcos, così come negli anni '80 era un copricapo diffuso nei cortei la keflah di Arafat.

Riguardo le forme di lotta del movimento, provo a fare questa mappa.

I no-global sono non violenti e rifiutano pure l'etichetta di no-global. Preferiscono quella di "altermondialisti". L'etichetta no-global è una semplificazione giornalistica, ha origine dal nome della rete di Francesco Caruso arbitrariamente esteso a tutto il movimento. Il principio è: noi siamo contro questa globalizzazione liberista a senso unico, non contro la globalizzazione in sè, anzi rivendichiamo una globalizzazione dei diritti.

Il Genoa Social Forum che raccoglieva tutte le associazioni manifestanti contro il G8 assumeva la non violenza come discriminante per la partecipazione al movimento. Nessuna violenza contro cose o persone, per nessun motivo. A questa impostazione aderirono centinaia di migliaia di persone.

A Genova, il 21 luglio c'erano 700 mila persone, la città era completamente paralizzata, gli spezzoni dei cortei erano quasi immobili. Ricordo di avere passato ore, fermo nella calca dei manifestanti, sulla strada del lungo mare. Ogni tanto, fuggivamo tutti, con il rischio di essere travolti e schiacciati, perchè molto più avanti partivano le cariche. Si fuggiva in tanti senza sapere esattamente da dove arriva il pericolo e dove poter ripararsi. I fotoreporter mostravano video impressionanti di persone inermi caricate dalla polizia. Ricordo l'immagine di una donna di 60 anni, stesa per terra con la faccia coperta di sangue.

Poi c'erano le tute bianche, il 30 per cento dei centri sociali. I centri sociali tutti insieme forse facevano 10-20 mila persone. Le tute bianche dicevano: ok, nessuna violenza, per nessun motivo. Però, simuliamo. Facciamo la violazione simbolica della zona rossa, parliamo un linguaggio incendiario: "dichiarazione di guerra all'impero", etc. Per me, era un comportamento irresponsabile che avrebbe prestato alibi alla repressione. Per loro, invece, era un comportamento opportuno perchè avrebbe permesso di incanalare in una protesta simbolica, una violenza potenzialmente autentica.

Poi c'erano il resto dei centri sociali, raccolti nel Network antagonista, i quali dicevano: va bene, nessuna violenza, però se la polizia ci attacca noi ci difendiamo. Questa è l'area di cui facevano parte Giuliani e i ragazzi intorno al defender di Piazza Alimonda.

Poi c'erano i black bloc, esterni al movimento, che non erano interessati alla zona rossa, ma solo alla devastazione della città. Con un particolare tutto italiano. Mentre nel resto d'Europa, i black bloc distruggevano in modo selettivo, mirando ad obiettivi di "classe": banche, sedi di multinazionali, bersagli di lusso, a Genova erano interclassisti, distruggevano di tutto anche le utilitarie. Il motivo di questa differenza tra Italia e Europa è rimasta un mistero, salvo attribuirla a infiltrazioni della polizia e di formazioni dell'estrema destra.


Argomenti correlati:
La Corte di Giustizia Europea sul caso Giuliani

8.29.2009

La Corte di giustizia europea sul caso Giuliani

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l'omicidio di Carlo Giuliani è avvenuto per legittima difesa. Ma, al tempo stesso, ha espresso quanto segue:

«La Corte, deplorando l´assenza di un´inchiesta nazionale sulla questione, è nell´impossibilità di stabilire l´esistenza di una correlazione diretta e immediata tra le negligenze che hanno potuto riguardare la preparazione o la condotta delle operazioni di gestione dell´ordine pubblico e la morte di Carlo Giuliani».

Una sentenza molto discutibile per quel che riguarda la legittima difesa. Non esiste neppure la certezza che a sparare sia stato Mario Placanica, il quale ha offerto più volte versioni diverse di quel tragico fatto. Nè è dimostrato che i carabinieri si trovassero, al di là della loro possibile percezione, in una posizione di reale pericolo mortale, rispetto a quanto è successo in molti conflitti tra manifestanti e forze dell'ordine in quella e altre manifestazioni.

Appena due settimane prima, gli operai dell'Ansaldo occuparono il Consiglio Regionale. Intervenne la polizia per sgomberarli, ne seguì una colluttazione. Ben otto poliziotti finorono all'ospedale. Ebbero, quindi, sorte peggiore dei carabinieri di Piazza Alimonda. Durante, gli anni '50 e '60, ai tempi della Celere di Scelba, l'oggettivo pericolo in cui venivano a trovarsi poliziotti rimasti isolati, era spesso usata come motivazione, per giustificare l'omicidio di manifestanti. Le forze dell'ordine deputate all'ordine pubblico in una manifestazione, non dovrebbero essere armate, meno che mai essere autorizzate a sparare. C'è da ricordare, a proposito di Genova, che esponenti del governo, amplificarono iil messaggio secondo cui la polizia era autorizzata a sparare. Questo come poteva tradursi nella testa di un giovane e inesperto poliziotto o carabiniere, magari preparato psicologicamente ad affrontare in piazza qualcosa di simile al terrorismo?

Quel che è certo, è che l'archiviazione del processo ha evitato il pubblico confronto con le perizie di parte civile.

Condivisibile, invece, la parte relativa alla scarsa pianificazione e gestione in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza e al rimprovero mosso allo stato italiano di non aver indagato adeguatamente per accertare fatti e responsabilità. Bisogna infatti vedere quanta di quella scarsa pianificazione e gestione fu dovuta a incompetenza e quanta alla volontà di creare le condizioni per una repressione generalizzata, che ha avuto il suo apice nell'assassinio di Giuliani, ma si è pure ampiamente realizzata nelle cariche indiscriminate contro cortei autorizzati, nel pestaggio cileno alla Diaz e nelle torture di Bolzaneto.

Il contesto è quello del corteo delle tute bianche, che doveva raggiungere la zona rossa, passando per Via Tolemaide. Quel corteo fu attaccato dai carabinieri. La commissione parlamentare d'indagine accertò che l'attacco era immotivato, poichè, a differenza di quanto affermavano i carabinieri, il corteo era autorizzato. La carica dei carabinieri si realizzò anche con i classici caroselli delle jeep tra i manifestanti. Una parte dei manifestanti reagì alla violenza dei carabinieri. Una jeep, quella di Placanica, si ritrovò isolata nella vicina Piazza Alimonda. Ma sul lato sinistro della piazza, un battaglione di carabinieri rimase a guardare. Qui avvenne l'omicidio. Dopo lo sparo, il defender passò per due volte sul corpo di Carlo Giuliani, senza nemmeno accertare se fosse vivo o morto.

I giornali italiani enfatizzano molto l'assoluzione per legittima difesa, mentre quelli stranieri, hanno mettono l'accento sulle mancanze dello stato italiano. L'Italie coupable d'avoir bâclé l'enquête sur la mort d'un altermondialiste, titola Le Monde.


DI SEGUITO LA TRADUZIONE DEGLI ARTICOLI PRINCIPALI DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA (dal n. 247 al n. 254) CHE RIGUARDANO LA VIOLAZIONE DELL'ART.2 DELLA CONVENZIONE EUROPEA SOTTO L'ASPETTO PROCEDURALE:

247. La Corte rileva in primo luogo che è stata effettuata un'autopsia il giorno successivo al decesso di Carlo Giuliani da parte di due medici nominati dalla procura. Questi hanno constatato che la vittima era stata colpita da un solo proiettile che ne aveva causato la morte. Benché lo "scanner total body" effettuato sul cadavere avesse rilevato la presenza di un frammento metallico conficcato nella testa, i due periti non l'hanno menzionato nella loro relazione tecnica e non hanno estratto il frammento in questione. Nella sua deposizione nel corso del "processo ai 25", Salvi ha dichiarato di aver tentato di estrarre il frammento di cui si tratta. Inoltre, i proiettili sparati da M.P. non sono stati ritrovati e, peraltro, non c'è alcuna prova che siano stati svolti dei tentativi per ritrovarli. L'analisi di questo frammento metallico sarebbe dunque stato importante per una valutazione balistica e per la ricostruzione dei fatti. Quanto alla traiettoria seguita dal proiettile di cui si tratta, i medici hanno indicato che andava dall'alto verso il basso, da davanti a dietro e da destra a sinistra, e che la distanza dello sparo era stata superiore a 50 cm. Tuttavia, non è stato espressamente precisato se il tiro era stato diretto.
248. Condividendo i dubbi della procura relativi al carattere superficiale delle informazioni raccolte durante l'esame, la Corte reputa deplorevole che il termine di sole tre ore lasciato ai ricorrenti tra la notificazione dell'avviso di autopsia e l'autopsia stessa abbia impedito loro di nominare un perito di parte.
249. Non si può sostenere che l'autopsia svolta o le constatazioni contenute nella relazione medica fossero tali da costituire un punto di partenza per un'indagine efficace o che fossero tali da soddisfare le esigenze minime di un'indagine su un caso di omicidio manifesto, e ciò in quanto hanno lasciato troppe questioni cruciali senza risposta. Queste lacune appaiono ancora più gravi se si considera che il cadavere è stato in seguito consegnato ai ricorrenti e che è stata data autorizzazione per la sua cremazione, ciò che ha impedito qualsiasi ulteriore indagine, in particolare per quanto concerne il frammento metallico che si trovava nel corpo.
250. La Corte reputa increscioso che la procura abbia autorizzato la cremazione del cadavere il 23 luglio 2001, ben prima di conoscere i risultati dell'autopsia, e mentre la vigilia aveva concesso ai consulenti tecnici termine di 60 giorni per consegnare la loro relazione, tanto più che la stessa procura ha giudicato "superficiale" il rapporto d'autopsia. Che la mancata conservazione del corpo sia stato un ostacolo enorme per le indagini è peraltro confermato dai quattro consulenti tecnici d'ufficio, che non hanno potuto ricostruire i fatti e, conseguentemente, la traiettoria precisa dello sparo mortale non ha potuto essere determinata.
251. Tenuto conto delle lacune dell'esame medico-legale e della mancata conservazione del corpo, non è sorprendente che il procedimento penale si sia concluso con l'archiviazione. La Corte conclude che le autorità non hanno condotto un'adeguata indagine sulle circostanze del decesso di Carlo Giuliani.
252. In secondo luogo, la Corte osserva che le indagini a livello nazionale si sono limitate all'esame della responsabilità di F.C. e M.P. Per la Corte tale approccio non può essere considerato conforme alle esigenze dell'articolo 2 della Convenzione poiché le indagini dovevano essere approfondite, imparziali e rigorose e dovevano concernere tutte le circostanze che avevano accompagnato la morte.
In alcun momento è stata posta la questione di esaminare il contesto generale e verificare se le autorità avevano pianificato e gestito le operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico in modo da evitare il tipo di incidente che ha causato il decesso di Carlo Giuliani. In particolare, le indagini non hanno avuto di mira la determinazione delle ragioni per le quali M.P. - che era stato giudicato incapace dai suoi superiori di continuare il suo servizio in ragione delle sue condizioni fisiche e psichiche- non fosse stato immediatamente condotto all'ospedale, fosse stato lasciato in possesso di una pistola carica e fosse stato messo a bordo di una jeep priva delle protezioni e ritrovatasi isolata rispetto al plotone che aveva seguito.
253. La Corte reputa che le indagini avrebbero dovuto concernere almeno questi aspetti dell'organizzazione e della gestione delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico, poiché la Corte vede uno stretto legame tra lo sparo mortale e la situazione nella quale M.P. e F.C. si sono ritrovati. In altre parole, le indagini non sono state adeguate nella misura in cui non hanno ricercato quali fossero le persone responsabili di detta situazione.
254. Per quanto sopra detto, vi è stata violazione dell'art. 2 della Convenzione sotto l'aspetto procedurale.

www.piazzacarlogiuliani.org